(massima n. 1)
In tema di risarcimento del danno cagionato dalla circolazione di veicoli a motore, la qualitą di litisconsorte necessario, da riconoscersi sussistente, ai sensi dell'art. 23 della legge n. 990 del 1969, in capo al proprietario del veicolo danneggiante, nel caso di azione proposta direttamente nei confronti dell'assicuratore di questi, non viene meno qualora siffatta azione sia sperimentata, ai sensi dell'art. 19, lett. c) della medesima legge concernente il caso in cui il detto veicolo risulti assicurato presso un'impresa in stato di liquidazione coatta amministrativa nei confronti dell'impresa designata come cessionaria dall'Ina (Fondo di garanzia per le vittime della strada), in questo caso come nell'altro rilevando la sussistenza di un valido rapporto contrattuale fra il proprietario ed il suo originario assicuratore (la quale costituisce il necessario presupposto per la genesi ex lege dell'obbligazione dell'impresa cessionaria) ed imponendosi identiche esigenze di rafforzamento, attraverso quella necessaria partecipazione al giudizio, della posizione processuale dell'assicuratore.