(massima n. 1)
In tema di assicurazione obbligatoria della Rca, a norma dell'art. 23 legge 24 dicembre 1969 n. 990, il proprietario del veicolo assicurato, quale responsabile del danno, deve essere chiamato in causa nel giudizio promosso dal danneggiato contro l'assicuratore come litisconsorte necessario, attuandosi in tal modo un'ipotesi di litisconsorzio che opera solo sul piano processuale ed č stabilita per consentire all'assicuratore di opporre l'accertamento della responsabilitā al proprietario del veicolo, quale soggetto del rapporto assicurativo, ai fini dell'esercizio dei diritti nascenti da tale rapporto, ed in particolare dell'azione di rivalsa ex art. 18 della legge citata. Ne consegue che, realizzata la condizione processuale suindicata, la condanna dei due soggetti presuppone l'accertamento della responsabilitā dell'uno e dell'altro, senza che il danneggiato possa pretendere che l'accertamento compiuto in danno del danneggiante si estenda alla compagnia di assicurazione. (Nella specie il giudice di primo grado, apprezzando diversamente ex art. 2733 c.c. la confessione resa dal danneggiante, aveva affermato la responsabilitā di questi e negato quella dell'assicuratore; in sede di gravame il danneggiato appellante non aveva svolto un preciso motivo di impugnazione in punto di responsabilitā di quest'ultimo e l'appello era stato respinto con la sentenza confermata dalla S.C. in base al principio di diritto soprariportato). *