(massima n. 1)
In caso di inadempimento di obbligazioni pecuniarie la prova del maggior danno, a norma dell'art. 1224 c.c., non č implicita nel fatto stesso della svalutazione monetaria, occorrendo invece la prova da parte del creditore dell'effettivo pregiudizio patrimoniale subito, anche se a tal fine č utilizzabile ogni mezzo di prova, comprese le presunzioni fondate sulle condizioni e qualitą personali del creditore e sulle modalitą d'impiego del denaro coerenti con tali elementi.