(massima n. 1)
Nel vigore del T.U. della circolazione stradale approvato con D.P.R. 15 giugno 1959, n. 393, la clausola del contratto di assicurazione della R.C.A. che esclude la garanzia nell'ipotesi in cui il conducente non sia abilitato alla guida, facoltizza l'assicuratore che abbia risarcito il danno al terzo danneggiato all'esercizio dell'azione di rivalsa nei confronti dell'assicurato ex art. 18 comma 2 legge n. 990/69, nel caso di sinistro provocato da conducente cittadino italiano e residente in Italia, munito di patente estera non convertita nella corrispondente patente italiana, ai sensi degli artt. 80 e 98 (nel testo modificato dalla legge 14 febbraio 1974, n. 62) del D.P.R. cit.