(massima n. 1)
In ordine al risarcimento del danno derivante dalla circolazione di veicolo a motore, l'assicuratore, che vi abbia provveduto per il danno derivante dalla circolazione di un veicolo per il quale è obbligatoria l'assicurazione, condotto da minore (privo di patente) con il quale sia stato stipulato il contratto di assicurazione, non può esercitare, contro il genitore non stipulante, la rivalsa prevista dall'art. 18 della L. 24 dicembre 1969, n. 990 ma può surrogarsi a norma dell'art. 1203 n. 3 c.c. nei diritti del danneggiato verso il predetto genitore, per far valere la responsabilità di questo, ai sensi dell'art. 2048 c.c., per i danni cagionati dal figlio.