(massima n. 1)
L'azione di rivalsa riconosciuta all'assicuratore dall'art. 18 della legge 990/1969 č esperibile, nel caso di assicurazione per conto di chi spetta (assicurazione stipulata, cioč, dal contraente non proprietario del veicolo), esclusivamente nei confronti del conducente del veicolo, tutte le volte in cui la circolazione sia avvenuta contro la volontā del proprietario, ed esclusivamente contro il proprietario, qualora la circolazione non sia avvenuta contro la sua volontā, salva espressa clausola, contenuta nella polizza assicurativa, che estenda anche al contraente non proprietario il diritto di rivalsa dell'assicuratore.