(massima n. 1)
La disposizione del comma 2 dell'art. 18 della L. 24 dicembre 1969 n. 990, che nega all'assicuratore della responsabilitā civile derivante dalla circolazione dei veicoli o natanti la facoltā di opporre al danneggiato che agisce direttamente nei suoi confronti eccezioni derivanti dal contratto o clausole che prevedono eventuali contributi dell'assicurato al risarcimento, non č applicabile per le eccezioni di inesistenza e nullitā del contratto, quale quella di nullitā per inesistenza del rischio che vizia la polizza stipulata per un periodo di tempo antecedente alla data della sua sottoscrizione e dopo che il danno si č verificato.