(massima n. 1)
n materia di assicurazione della responsabilitā civile derivante dalla circolazione dei veicoli, tra l'assicuratore, destinatario dell'azione diretta ex art. 18 della legge 24 dicembre 1969, n. 990, e il danneggiante assicurato, destinatario dell'ordinaria azione risarcitoria prevista dall'art. 2054 c.c., sussiste un vincolo, ancorché atipico, di solidarietā passiva, entro il limite in cui le prestazioni sono identiche, quello cioč del massimale assicurato. Consegue, che qualora intervenga una transazione sul danno tra il terzo danneggiato e l'assicuratore del danneggiante, l'effetto favorevole nei confronti del condebitore (assicurato) che dichiari di volerne profittare non potrā che manifestarsi negli stessi, identici limiti in cui opera la solidarietā, segnati dall'importo del massimale, ma non potrā mai estendersi alla quota di danno eccedente il massimale, in relazione alla quale esiste un unico e solo debito (illimitato), quello del danneggiante assicurato, che pertanto č il solo soggetto facultato a transigere con effetti che investano l'intero danno (Nel caso di specie la Corte ha cassato la sentenza di merito che aveva ritenuto che la transazione stipulata dall'assicuratore con i danneggiati nei limiti del massimale fosse efficace anche rispetto all'assicurato).