(massima n. 1)
In tema di assicurazione obbligatoria della responsabilitą derivante dalla circolazione dei veicoli a motore, nella disciplina di cui alla L. n. 990 del 1969, l'assicuratore si pone, sin dal momento della richiesta del terzo danneggiato, come parte e protagonista attivo del rapporto e contraddittore diretto e primario per l'accertamento e la quantificazione dell'obbligazione risarcitoria, ed a tal fine in un rapporto interno di solidarietą con l'assicurato, con la conseguenza che, ai fini dell'interruzione della prescrizione ai sensi dell'art. 1310 c.c., gli atti interruttivi compiuti dal danneggiato nei confronti dell'assicuratore, esplicano efficacia anche nei confronti del danneggiante.