(massima n. 1)
A norma dell'art. 2697 c.c. il danneggiato dalla circolazione di veicoli a motore che agisca direttamente contro l'assicuratore del responsabile del danno per ottenerne il risarcimento, ai sensi dell'art. 18 della L. 24 dicembre 1969 n. 990, ha l'onere di dimostrare l'esistenza del contratto di assicurazione stipulato dal detto responsabile con la societą assicuratrice ma non anche la perdurante efficacia della polizza assicurativa per l'avvenuto tempestivo pagamento delle rate del premio, incombendo, invece, sull'assicuratore l'onere di provare il difetto di copertura assicurativa per il mancato pagamento delle rate di premio.