(massima n. 1)
In tema di assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti, il rilascio del certificato assicurativo o, in mancanza, l'avvenuto pagamento del premio hanno natura di fatti costitutivi del diritto risarcitorio del danneggiato nei confronti diretti dell'assicuratore, tal ché, mentre la loro carenza costituendo mera difesa può essere legittimamente fatta valere dall'assicuratore — senza incorrere nel divieto previsto dall'art. 18 della L. n. 990 del 1969 — nei confronti del danneggiato, incombe a quest'ultimo l'onere di provare tali fatti, a nulla rilevando l'eventuale difficoltà della prova concernente documenti di regola estranei alla sua sfera di disponibilità, restando questa comunque ovviabile attraverso l'utilizzazione di esperibili strumenti probatori e processuali (accertamenti dell'autorità di polizia, prove testimoniali, ordini di esibizione, valutazione del contegno processuale delle parti).