(massima n. 1)
In tema di obbligazioni pecuniarie, la prova del maggior danno da inadempimento ex art. 1224, secondo comma, c.c., può essere fornita anche attraverso elementi presuntivi che tengano conto delle qualità soggettive del creditore e della natura oggettiva del credito. Peraltro, il creditore ha comunque l'onere di allegare almeno il tipo di danno che lamenta di aver subito, verificandosi, in caso contrario, una violazione del principio dispositivo. (Nella specie, la S.C., alla stregua del principio di cui alla massima, ha confermato la decisione dei giudici di merito, che avevano ritenuto troppo generica, ai fini della dimostrazione del maggior danno ex art. 1224, secondo comma, l'allegazione di uno stato di bisogno in cui si sarebbe trovato il creditore e che, tra l'altro, sarebbe stato non già conseguenza del ritardato soddisfacimento del credito, ma causa della decisione di stipulare una transazione).