(massima n. 1)
In tema di bancarotta fraudolenta fallimentare, le operazioni dolose di cui all'art. 223, comma secondo n. 2, l. fall., possono consistere nel compimento di qualunque atto intrinsecamente pericoloso per la salute economica e finanziaria della impresa individuabile e, quindi, anche in una condotta omissiva produttiva di un depauperamento non giustificabile in termini di interesse per l'impresa. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto immune da censure la decisione impugnata che aveva considerato qualificabile come operazione dolosa a norma dell'art. 223, secondo comma, n. 2 l. fall., il mancato versamento dei contributi previdenziali con carattere di sistematicitą).