(massima n. 1)
In tema di bancarotta fraudolenta, le operazioni dolose di cui all'art 223, comma secondo n. 2, l. fall., attengono alla commissione di abusi di gestione o di infedeltą ai doveri imposti dalla legge all'organo amministrativo nell'esercizio della carica ricoperta, ovvero ad atti intrinsecamente pericolosi per la "salute" economico-finanziaria della impresa e postulano una modalitą di pregiudizio patrimoniale discendente non gią direttamente dall'azione dannosa del soggetto attivo (distrazione, dissipazione, occultamento, distruzione), bensģ da un fatto di maggiore complessitą strutturale riscontrabile in qualsiasi iniziativa societaria implicante un procedimento o, comunque, una pluralitą di atti coordinati all'esito divisato.