(massima n. 1)
In tema di bancarotta fraudolenta, nel caso in cui alla ammissione alla procedura di concordato preventivo segua la dichiarazione di fallimento, il concorso di norme tra l'art. 236, comma secondo, n. 1, L. fall. e l'art. 223 L. fall. va risolto utilizzando il principio di specialitą, con l'applicazione della fattispecie di bancarotta fallimentare. Ne consegue che la prescrizione decorre dalla sentenza dichiarativa di fallimento.