(massima n. 1)
Ai fini del riconoscimento del maggior danno di cui all'art. 1224 cpv c.c., l'interessato deve fornire dei dati personalizzati, alla luce dei quali valutare, secondo criteri di probabilità e normalità, le modalità di utilizzazione del denaro e quindi gli effetti, nel caso concreto, della sua ritardata disponibilità. Nell'ipotesi di creditore esercente attività imprenditoriale, il calcolo forfettario del danno deve essere effettuato alla luce del costo del prestito bancario, posto che, laddove il ricorso al credito bancario immediatamente posteriore all'inadempimento sia stato provato, non può pretendersi, in mancanza di specifici elementi, l'ulteriore prova del nesso causale tra inadempimento e ricorso al credito, in quanto sussiste la presunzione semplice che a detto credito, che comporta dei costi, gli imprenditori commerciali ricorrono, poiché non sono nelle condizioni di autofinanziarsi.