(massima n. 1)
In tema di reati fallimentari, se la gestione della società da parte di chi non ricopre la qualifica di amministratore legale viene ad essere esplicata, sia pure con stabilità, solamente in un determinato ambito dell'attività sociale e con riferimento a specifico e circoscritto compito, l'attribuzione a detto soggetto della qualifica di amministratore di fatto può trovare applicazione esclusivamente in relazione ad atti inerenti al settore della sua operatività. (Nella fattispecie, la Corte ha escluso che l'incarico dato all'imputato di risanare le posizioni debitorie della società con gli istituti di credito potesse dimostrare che costui fosse divenuto a tutti gli effetti amministratore della società).