(massima n. 1)
In tema di reati fallimentari commessi da persone diverse dal fallito, gli elementi di prova ritenuti insufficienti per radicare la qualitą di amministratore di fatto in capo all'estraneo non possono essere utilizzati come prova presuntiva della sua responsabilitą a titolo di concorso esterno nel reato proprio del fallito (nella specie, bancarotta per distrazione).