(massima n. 1)
La responsabilitą in ordine al reato di bancarotta fraudolenta «impropria» č configurabile in capo ai sindaci, per violazione dei doveri di vigilanza e dei poteri ispettivi che competono loro, ma non anche, contemporaneamente, in capo ai sindaci supplenti, i quali subentrano ai titolari e rispondono del loro operato esclusivamente in caso di morte, rinunzia o decadenza da parte di questi. (Fattispecie nella quale, pur avendo, i sindaci supplenti, partecipato a riunioni del collegio sindacale, sottoscrivendo il relativo verbale, la Corte ha ritenuto che la circostanza fosse inadeguata a intaccare la validitą del principio espresso, trattandosi di iniziative anomale e giuridicamente ininfluenti).