(massima n. 1)
In caso di ritardato adempimento di un'obbligazione di valuta, ai fini del riconoscimento del maggior danno di cui all'art. 1224, secondo comma, cod. civ., il creditore imprenditore commerciale ha l'onere di dimostrare o di aver fatto ricorso al credito bancario, sostenendone i relativi interessi passivi, ovvero - con la produzione dei bilanci - di comprovare quale fosse la produttivitą della sua impresa, per le somme in essa investite. (Nella specie la S.C. ha cassato la sentenza di merito che, dando atto della dimostrazione, da parte del creditore imprenditore commerciale, dei tassi di interesse pagati per soli tre anni, aveva erroneamente ancorato a tali frammentari elementi la liquidazione del danno in questione, senza tener conto dell'intervenuto cambiamento della situazione economica generale all'epoca delle decisioni di merito e della modifica della disciplina degli interessi moratori, di cui alla nuova formulazione dell'art. 1284 cod. civ., introdotta dalla legge n. 353 del 1990).