(massima n. 1)
In caso di inadempimento o di ritardato adempimento di un'obbligazione avente ad oggetto una somma di denaro - assoggettata, in quanto tale, alla disciplina dell'art. 1277 c.c. - la rivalutazione monetaria del credito può essere riconosciuta solo a condizione che il creditore alleghi e dimostri, ai sensi dell'art. 1224, secondo comma, c.c., l'esistenza del maggior danno derivante dalla mancata disponibilità della somma durante il periodo di mora, non compensato dalla corresponsione degli interessi legali nella misura predeterminata dall'art. 1224, primo comma, c.c., rimanendo comunque esclusa la possibilità del cumulo tra rivalutazione monetaria ed interessi compensativi.