(massima n. 1)
L'elemento soggettivo del reato di bancarotta preferenziale, di cui all'art. 216, terzo comma, R.D. 16 marzo 1942, n. 267, č ravvisabile ogni qualvolta l'atteggiamento psicologico del soggetto agente sia rivolto a favorire un creditore, riflettendosi, contemporaneamente, anche secondo lo schema tipico del dolo eventuale, nel pregiudizio per altri. La punibilitā non č esclusa dalla mancata incriminazione del creditore favorito, nei cui confronti sia ipotizzabile il concorso nel delitto. (Fattispecie in cui l'imputato aveva effettuato un pagamento in favore di un istituto bancario in data successiva alla camera di consiglio del tribunale per deliberare sulle istanze di fallimento).