(massima n. 1)
La bancarotta preferenziale (art. 216, comma terzo, L. fall.), sul piano oggettivo richiede la violazione della "par condicio creditorum" nella procedura fallimentare e, sul piano soggettivo, la ricorrenza della forma peculiare del dolo, costituito dalla volontā di recare un vantaggio al creditore (o ai creditori) soddisfatto, con l'accettazione dell'eventualitā di un danno per altri, finalitā che deve risultare primario interesse perseguito dal debitore, con la conseguenza che la strategia di alleggerire la pressione dei creditori, in vista di un ragionevolmente presumibile riequilibrio finanziario e patrimoniale, č incompatibile con il delitto, soprattutto alla luce della riforma, introdotta dal D.L.vo 269 del 2007, dell'azione revocatoria e specialmente dell'art. 67, comma terzo, L. fall.