(massima n. 1)
Il ritardo nel pagamento dei debiti di valuta comporta ai sensi dell'art. 1224 c.c. l'obbligo a carico del debitore non soltanto di pagare gli interessi legali, ma di risarcire il maggior danno, che ove si alleghi causato da svalutazione monetaria — costituente fatto notorio e non necessitante, in quanto tale, di una prova specifica — incide sul patrimonio del creditore in misura corrispondente al tasso di inflazione, desumibile dagli indici ufficiali sul costo della vita, salva la prova di un danno maggiore incombente sul creditore o la prova contraria dell'inesistenza del danno da svalutazione o di una minore incidenza di esso sul patrimonio interessato, incombente sul debitore.