(massima n. 1)
Ai fini della configurabilitą del reato di bancarotta postfallimentare, spetta al prudente apprezzamento del giudice penale fissare la quota dei proventi necessari al mantenimento del fallito o della sua famiglia, che non deve essere conferita al fallimento. I parametri cui il giudice a tal fine deve fare riferimento non sono le esigenze meramente alimentari, bensģ quelle correlate ai presupposti che costituiscano incentivo all'impegno del fallito in attivitą produttive e reddituali che lo sottraggano dal ricorrere al sussidio alimentare.