(massima n. 1)
Ai fini della configurabilitā dei reati di bancarotta post fallimentare, quali previsti dall'art. 216, secondo comma, L. Fall., non č richiesta, sotto il profilo soggettivo, la prova che l'agente abbia avuto conoscenza dell'intervenuta dichiarazione di fallimento, atteso che la struttura di detti reati non č diversa da quelle dei reati di bancarotta prefallimentare previsti dal primo comma del medesimo art. 216, per i quali la dichiarazione di fallimento opera per il solo fatto del suo sopravvenire a condotte che altrimenti sarebbero lecite o potrebbero dar luogo ad altre e diverse figure di reato.