(massima n. 1)
In tema di bancarotta fraudolenta documentale, l'imprenditore non č esente da responsabilitā nel caso in cui affidi la contabilitā dell'impresa a soggetti forniti di specifiche cognizioni tecniche in quanto, non essendo egli esonerato dall'obbligo di vigilare e controllare le attivitā svolte dai delegati, sussiste una presunzione semplice, superabile solo con una rigorosa prova contraria, che i dati siano trascritti secondo le indicazioni fornite dal titolare dell'impresa.