(massima n. 1)
Il creditore di somma di denaro che abbia qualità di modesto artigiano — e del quale possa quindi presumersi l'abitudine a spendere il proprio denaro per bisogni personali e familiari — in caso di inadempimento, non è tenuto a fornire alcuna dimostrazione del maggior danno patito a causa della svalutazione monetaria, presupponendosi che questo, inerente all'impiego del denaro per il consumo, corrisponda al maggior costo, in espressione monetaria, dei beni il cui acquisto al tempo della scadenza dell'obbligazione avrebbe sottratto la somma agli effetti dell'inflazione. In tal caso la determinazione della misura del danno deve essere eseguita in base agli indici Istat i quali riguardano proprio le variazioni dei prezzi in relazione al consumo delle famiglie degli operai e degli impiegati.