(massima n. 1)
Non costituiscono oggetto materiale del delitto di bancarotta fraudolenta documentale societaria (artt. 216, comma primo, n. 2 e 223, comma primo, L. fall.) i libri sociali specificamente disciplinati dall'art. 2421 c.c., che rappresentano fatti relativi all'organizzazione interna dell'impresa e non il possibile tramite della ricostruzione del movimento degli affari, salvo che la loro falsificazione incida direttamente ed immediatamente sulla rappresentazione contabile dei fatti di gestione. Infatti la previsione incriminatrice individua espressamente l'oggetto materiale del reato nei libri e nelle altre scritture contabili i quali hanno la funzione di rendere possibile la ricostruzione del patrimonio e del movimento degli affari, così ricollegandosi direttamente all'art. 2214 c.c. Ne deriva che la falsificazione del verbale del consiglio di amministrazione — atto previsto dall'art. 2421, comma primo, n. 4, c.c. concernente i libri sociali — non integra l'art. 216, comma primo, n. 2 della legge fallimentare, salvo il caso di incidenza diretta sull'alterazione del quadro contabile.