(massima n. 1)
In tema di bancarotta fraudolenta documentale, la soppressione, a seguito della modifica dell'art. 2478 c.c. recata dall'art. 18 del D.L. n. 185 del 2008 conv. nella l. n. 2 del 2009, dell'obbligo per le societā a responsabilitā limitata di tenere il libro dei soci, non incide sulla configurabilitā del reato in relazione alle condotte tenute nel periodo precedente alla modifica normativa, posto che l'art. 216, comma primo n. 2, della l. fall. punisce la sottrazione, distruzione e falsificazione dei libri e delle scritture che il fallito č obbligato a tenere secondo la normativa vigente al momento della gestione della impresa, nel periodo antecedente al fallimento, al fine di consentire la ricostruzione del suo patrimonio e dei fatti gestionali a tutela del soddisfacimento degli interessi dei creditori, e che, quindi, le disposizioni del c.c. costitutive degli obblighi contabili si pongono esclusivamente come elemento normativo della fattispecie.