(massima n. 1)
Per la sussistenza del delitto di bancarotta fraudolenta mediante esposizione o riconoscimento di passivitā insussistenti, di cui all'art. 216, comma primo, n. 1 legge fall. č richiesta la presenza del dolo specifico, rappresentato dallo scopo di recare pregiudizio ai creditori. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto la sussistenza degli estremi del reato di cui all'art. 216, comma primo, n. 1 legge fall. nell'applicazione di coefficienti di ammortamento superiori a quelli fiscalmente ammessi, a prescindere dal rilievo che tale condotta costituisce illecito fiscale; tale comportamento, infatti, si traduce nell'esposizione di costi fittizi che incidono sul risultato d'esercizio e dunque nell'esposizione di passivitā non reali, in pregiudizio dell'interesse dei creditori).