(massima n. 1)
In tema di reati fallimentari, l'esposizione fraudolenta di passività di cui all'art. 216, comma primo, n. 1, seconda parte, L. fall. e l'esposizione di costi fittizi dissimulante la diversa destinazione data alle corrispondenti attività non si risolvono nella falsificazione idonea ad integrare l'ipotesi di bancarotta fraudolenta documentale, ex art. 216, comma primo, n. 2, L. fall. né l'ipotesi di falso in bilancio, a norma degli articoli 223, comma secondo, n. 1 L. fall. e 2621, 2622 c.c.; al contrario ciascuna di queste ultime previsioni può concorrere sia con la bancarotta patrimoniale costituita dall'esposizione di passività inesistenti sia con la bancarotta patrimoniale costituita da attività distrattive mascherate attraverso l'esposizione di costi inesistenti.