(massima n. 1)
In tema di obbligazioni pecuniarie, e per il caso di ritardo nel pagamento, la liquidazione del danno in misura corrispondente al tasso della svalutazione monetaria non necessita di una prova specifica, costituendo detta svalutazione un dato notorio, non bisognoso, in quanto tale, di dimostrazione neppure con riguardo alla misura della sua incidenza sul patrimonio del creditore.