(massima n. 1)
Integra il delitto di bancarotta fraudolenta patrimoniale (art. 216 legge fall.) e non la cosiddetta ricettazione prefallimentare (art. 232, terzo comma, n. 2, legge fall.) che si configura in mancanza di un accordo con l'imprenditore fallito da parte dell'extraneus l'ipotesi in cui la condotta di distrazione dei beni prima del fallimento sia posta in essere dal socio di fatto di una societā di persone e, pertanto, illimitatamente responsabile, che non č un extraneus.