(massima n. 1)
In tema di bancarotta fraudolenta, è necessario che la condotta distrattiva idonea a determinare uno squilibrio tra attività e passività — e cioè un pericolo per le ragioni creditorie — risulti assistita dalla consapevolezza di dare al patrimonio sociale, o ad alcune attività, una destinazione diversa rispetto alla finalità dell'impresa e di compiere atti che possano cagionare danno ai creditori: occorre cioè che l'agente, pur non perseguendo direttamente tale danno, sia quantomeno in condizione di prefigurarsi una situazione di pericolo.