(massima n. 1)
In tema di bancarotta fraudolenta, la fraudolenza, intesa come connotato interno alla distrazione, implica, dal punto di vista soggettivo, che la condotta di colui che pone in essere o concorre nell'attivitą distrattiva sia assistita dalla consapevolezza che le operazioni che si compiono sul patrimonio sociale siano idonee a cagionare un danno ai creditori. (In applicazione di questo principio la Corte ha ritenuto illegittima la decisione con cui il giudice di merito aveva affermato la responsabilitą di meri consiglieri di amministrazione uno dei quali rimasto in carica meno di tre mesi espressamente definiti «prestanome» per fatti distrattivi addebitati senza verificare che fossero effettivamente e materialmente a loro riferibili e da loro conosciuti).