(massima n. 1)
La responsabilità per il delitto di bancarotta per distrazione, ascrivibile all'imprenditore fallito, richiede l'accertamento della previa disponibilità, da parte di quest'ultimo, dei beni dell'impresa, accertamento che non è condizionato da alcun onere di dimostrazione in capo al fallito né da alcuna presunzione, con la conseguenza che il giudice — ancorché le scritture di impresa costituiscano prova, ex art. 2710 c.c., nei riguardi dell'imprenditore — deve valutare, anche nel silenzio del fallito, l'attendibilità dell'annotazione contabile e dare congrua motivazione ove questa non sia apprezzabile per l'intrinseco dato oggettivo. (In applicazione di questo principio la S.C. ha censurato la decisione con cui il giudice di appello ha ritenuto integrato, in riforma della decisione del G.u.p., il reato di bancarotta per distrazione nel mancato rinvenimento, da parte degli organi fallimentari, della provvista relativa alla voce attiva della «cassa», senza fornire adeguata motivazione in ordine alla sua effettiva esistenza, pur in presenza di indici che la screditavano).