(massima n. 1)
In tema di bancarotta fraudolenta patrimoniale (art. 216, comma primo, n. 1, L. fall.), è illegittima l'affermazione della responsabilità dell'amministratore fondata esclusivamente sul mancato rinvenimento - all'atto della redazione dell'inventario da parte del curatore - di dati beni di cui la società abbia avuto il possesso in epoca anteriore e prossima al fallimento, qualora sia subentrato un nuovo amministratore con estromissione del precedente dalla gestione dell'impresa, considerato che, in tal caso, la responsabilità dell'amministratore cessato può essere affermata solo a condizione che risulti dimostrata la collocazione cronologica degli atti di distrazione nel corso della sua gestione o l'esistenza di un accordo con l'amministratore subentrato per il compimento di tali atti.