(massima n. 1)
Ai fini della configurabilità del delitto di bancarotta per distrazione (art. 216, comma primo, n. 1 L. fall.) è necessario che siano sottratti alla garanzia dei creditori cespiti attivi effettivi e, pertanto, sicuramente esistenti. Ne consegue che se detta esistenza è dubbia, in quanto attestata solo da scritturazioni contabili fittizie effettuate per occultare lo stato di decozione o per altre ragioni, non può ritenersi integrata la fattispecie incriminatrice di cui all'art. 216, comma primo, L. fall.