(massima n. 1)
In tema di bancarotta fraudolenta, ai fini della prova della disponibilità, in capo alla società fallita, della somma oggetto della distrazione imputata all'amministratore, l'iscrizione nel libro giornale della società debitrice dell'avvenuto pagamento della somma stessa può costituire solo un indizio del saldo del debito, da valutarsi secondo i criteri dettati dall'art. 192, comma secondo, c.p.p.