(massima n. 1)
In tema di reati fallimentari, non integra il delitto di bancarotta fraudolenta per distrazione il finanziamento concesso al socio e da questi restituito in epoca anteriore al fallimento, in quanto la distrazione costitutiva del delitto di bancarotta si ha solo quando la diminuzione della consistenza patrimoniale comporti uno squilibrio tra attivitā e passivitā, capace di porre concretamente in pericolo l'interesse protetto e cioé le ragioni della massa dei creditori ed il momento cui fare riferimento per verificare la consumazione dell'offesa č quello della dichiarazione giudiziale di fallimento e non giā quello in cui sia stato commesso l'atto, in ipotesi, antidoveroso.