(massima n. 1)
Non integra il delitto di bancarotta fraudolenta impropria (art. 223, comma primo, L. fall.) la condotta dell'amministratore che "richiami" l'assegno privo di provvista, precedentemente versato in esecuzione della delibera di aumento di capitale, su conto corrente intestato alla società, considerato che, in tal caso, il patrimonio sociale non risulta impoverito non avendo il versamento di detto assegno incrementato la dotazione liquida del patrimonio della beneficiaria. Tale condotta, invece, poiché diretta ad esentare o comunque ad ostacolare l'esecuzione della pretesa societaria verso il socio sottoscrittore della delibera di aumento di capitale, può astrattamente configurare l' autonomo reato di fattispecie (art. 223, comma secondo, n. 1, L. fall. in riferimento all'art. 2626 c.c.) indebita restituzione di conferimenti sub specie di liberazione dei soci dall'obbligo di eseguire i conferimenti.