(massima n. 1)
In tema di reati fallimentari, non sussistono gli estremi del reato di bancarotta fraudolenta per distrazione nel caso in cui il fallito riscuota ratei di pensione di invaliditā, la quale, in ragione della funzione che le č propria - meramente reintegratrice della permanente riduzione della capacitā di guadagno in occupazioni confacenti all'attitudine del lavoratore a causa di infermitā o di difetto fisico o mentale - si configura, anche ai sensi dell'art. 38, comma secondo, Cost., in area concettuale assai vicina a quella dei diritti di natura strettamente personale, esclusi "eo ipso" dal fallimento, ex art. 46, n. 1, L. fall. e, pertanto, estranei all'oggetto della condotta distrattiva.