(massima n. 1)
Ai fini del riconoscimento in favore del creditore del maggior danno derivante dalla sopravvenuta svalutazione monetaria, ai sensi dell'art. 1224, secondo comma, c.c., il giudice può utilizzare il fatto notorio acquisito alla comune esperienza unitamente a presunzioni fondate su condizioni e qualità personali del creditore, e quindi quantificare il danno, ad esempio, alla stregua dei perduti interessi bancari (in considerazione del più comune e normale impiego in denaro), o con valutazione equitativa, o mediante rivalutazione del credito non cumulabile con gli interessi legali. (Nella specie la Suprema Corte ha confermato la sentenza con cui il giudice di merito aveva riconosciuto la rivalutazione senza cumulo con gli interessi, relativamente alle somme dovute in sede di rendiconto a seguito dell'amministrazione per un lungo periodo di un bene immobile di cui gli attori erano comproprietari).