(massima n. 1)
In tema di bancarotta impropria patrimoniale, in caso di scissione mediante costituzione di nuova societā, l'assegnazione a quest'ultima di rilevanti risorse non costituisce di per sé un fatto di distrazione qualora la societā scissa venga successivamente dichiarata fallita, dovendosi invece tenere conto dell'effettiva situazione debitoria in cui versava la stessa al momento della scissione, nonché del fatto che tale condotta non č necessariamente idonea a porre in pericolo gli interessi dei suoi creditori, atteso che ai medesimi č attribuito il potere di opporsi al progetto di scissione e che i loro diritti sono comunque salvaguardati dalla disposizione di cui all'art. 2506 quater, comma terzo, cod. civ. che stabilisce la responsabilitā solidale, nei limiti dell'attivo trasferito, della nuova societā per i debiti di quella scissa non ancora soddisfatti al momento della scissione.