(massima n. 1)
Non costituisce distrazione ai sensi dell'art. 216, comma primo, n. 1 L. fall. la ripartizione di utili avvenuta prima dell'approvazione del rendiconto, in quanto la prescrizione dell'art. 2262 cod. civ., non solo ammette patto contrario tra i soci, ma mira a garantire la paritą di trattamento dei soci e non l'integritą del patrimonio sociale posto a garanzia dei creditori.