(massima n. 1)
Le restituzioni ai soci dei conferimenti o delle anticipazioni effettuate poco prima del fallimento della societą, fuori dei casi di legittima riduzione del capitale, integra una condotta in contrasto con gli interessi della societą fallita e della intera massa dei creditori, consistendo nella appropriazione di parte delle risorse sociali, distolte dalla loro naturale destinazione a garanzia dei creditori. La fattispecie deve pertanto essere inquadrata nel reato di bancarotta per distrazione previsto dall'art. 223 comma secondo n. 1 della legge fallimentare e non in quello di bancarotta preferenziale.