(massima n. 1)
In tema di bancarotta per distrazione (art. 216, primo comma, n. 1 legge fall.), la restituzione di beni acquistati dall'imprenditore con patto di riservato dominio non costituisce attivitą distrattiva qualora in concreto non ne sia derivata una diminuzione economicamente apprezzabile del compendio attivo della societą fallita. In applicazione di questo principio la Corte ha censurato la decisione del giudice di merito che aveva ravvisato nella restituzione dei beni al venditore l'esistenza del reato di cui all'art. 216, primo comma, n. 1, senza effettuare l'accertamento del danno al patrimonio del fallito).