(massima n. 1)
Non sussiste il delitto di bancarotta per distrazione (art. 216, comma terzo, L. fall.), ma quello di bancarotta preferenziale (art. 223 L. fall.), nel caso in cui il presidente del consiglio di amministrazione e l'amministratore delegato percepiscano i compensi spettanti agli amministratori, ancorché la societą versi in stato di dissesto, considerato che, in tal caso, i creditori, contemporaneamente anche amministratori, soddisfano il loro credito violando le norme poste a tutela della par condicio creditorum.