(massima n. 1)
Integra il delitto di bancarotta fraudolenta per distrazione (art. 216, comma primo n. 1, e 223 L. fall.) la condotta dell'amministratore unico di una societą che effettui prelevamenti dalle casse sociali provvedendo a determinare ed a liquidare in proprio favore tali somme come compenso per l'attivitą svolta, senza nemmeno indicarne il titolo giustificativo (delibera assembleare o norma statutaria) e per di pił in epoca di grave dissesto per la societą. (In applicazione di questo principio la S.C. ha ritenuto immune da censure la decisione con cui il giudice di appello ha ritenuto integrato il reato in questione nei confronti dell'amministratore che aveva deliberato e percepito la somma di 74 milioni di lire a titolo di compenso, cedendo, altresģ, alla societą, per il prezzo di 39 milioni di lire, riscossi in contanti, una propria auto del valore di otto milioni di lire, il tutto in evidente stato di dissesto della societą, in quanto il fallimento fu dichiarato solo tre mesi dopo).